Art. 191 codice della strada: Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

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Art. 191 C.d.S. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

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3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 ad euro 652.

Commento

L’art. 191 del codice della strada regola il comportamento che deve tenere il conducente nei confronti del pedone. Sono prese in considerazioni diverse ipotesi, le più comuni: l’attraversamento sulle strisce pedonali, l’attraversamento in assenza delle strisce pedonali ed infine il caso in cui il pedone sia una persona invalida o un bambino o un anziano. Si prevede anche una

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sanzione amministrativa in caso di violazione di tale disposizione.

Il comportamento del conducente in presenza delle strisce pedonali

L’articolo stabilisce che quando un pedone attraversa le strisce pedonali, in assenza di agenti o semafori, i conducenti devono fermarsi per permettergli il passaggio. Gli automobilisti devono rallentare o fermarsi anche quando i pedoni si accingono semplicemente ad attraversare. Dovranno altresì fermarsi quando, svoltando, vi è subito un attraversamento pedonale ed il pedone lo percorre o si accinge a farlo, sempre che a quest’ultimo non gli sia vietato il passaggio (ad esempio da un agente oppure da un semaforo rosso).

Il comportamento del conducente in caso di assenza delle strisce pedonali

Cosa fare in caso di assenza degli attraversamenti pedonali? Se il pedone ha già iniziato ad attraversare la strada occupando la carreggiata, il conducente deve fermarsi per permettergli di arrivare al lato opposto.

Il conducente deve comunque fermarsi nei seguenti casi

Vi sono casi in cui il conducente, a prescindere dalla presenza o meno delle strisce pedonali, deve fermarsi per consentire l’attraversamento della strada a pedoni che siano invalidi con ridotte capacità motorie, oppure muniti di carrozzella o di bastone e cane guida in quanto ciechi o sordociechi o altrimenti riconoscibili come invalidi.

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Inoltre al conducente è richiesta una particolare attenzione in presenza di bambini o anziani, adottando la prudenza necessaria per prevenire eventuali comportamenti scorretti di questi ultimi.

Gli obblighi ed i divieti dei pedoni

Il conducente deve adottare la giusta cautela alla guida, al fine di preservare la sicurezza stradale. Altrettanta prudenza è richiesta anche al pedone in quanto ogni utente della strada deve comportarsi in modo tale da non recare danno a sé e agli altri[1].

Nello specifico, ecco alcuni dei comportamenti cui sono tenuti i pedoni. Questi ultimi hanno l’obbligo di:

Pertanto anche ai pedoni, in quanto utenti della strada, sono richiesti dei comportamenti da tenere nei confronti del conducente. Se tale condotta non viene rispettata sono previste delle sanzioni.

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Sanzione in caso di violazione dell’art. 191 C.d.S.

In caso di violazione delle norme sul comportamento dei conducenti nei confronti del pedone sono previste delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 163 euro ad un massimo di 652 euro.

La tabella dei punteggi allegata all’art. 126 bis C.d.S. prevede la decurtazione dei punti sulla patente nella misura di:

– 8 punti per la violazione del primo comma dell’art. 191 cds

– 4 punti per la violazione del secondo comma dell’art. 191 cds

– 8 punti per la violazione del terzo comma dell’art. 191 cds

Come contestare una multa per violazione dell’art. 191 C.d.S.

Il conducente può ritenere di non dover pagare la multa nel caso in cui, ad esempio, il pedone metta in atto una condotta imprevedibile e pericolosa per sé e per gli altri. In tale ipotesi il conducente può opporsi ricorrendo al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni (o 60 giorni se il conducente risiede all’estero) dalla data di contestazione dell’infrazione o di notifica del verbale di accertamento. Può stare in giudizio personalmente, cioè senza l’assistenza di un avvocato.

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In alternativa il conducente può presentare ricorso al Prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Tale ricorso può essere presentato o presso l’ufficio ovvero il comando dell’organo che ha contestato la violazione, o al prefetto stesso mediante lettera raccomandata corredata dai documenti allegati dal ricorrente. Per questa procedura non sono previsti costi.

Giurisprudenza

L’automobilista, rispetto ai pedoni, che sono gli utenti della strada più deboli, è chiamato dal codice a fare tutto il possibile per evitare il danno da circolazione. Tuttavia anche ai pedoni è richiesta attenzione e cautela.

È il caso di una signora che a Roma attraversava sbadatamente la strada di sera, in prossimità di una fermata di autobus, in assenza di strisce pedonali. Due automobilisti si fermavano per permetterle l’attraversamento mentre un terzo conducente sopraggiunto sorpassava e, non vedendo la signora, la investiva.

In questo caso la Corte di Cassazione sancisce un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone in quanto fa riferimento all’applicazione di due norme che sono tra loro complementari e non antitetiche: il comma 2 dell’articolo 191 che prevede che i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto della carreggiata; e il comma 5 dell’art. 190 che stabilisce che i pedoni che si accingono ad attraversare la strada in assenza di strisce pedonali devono dare precedenza ai conducenti.

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Pertanto viene individuata una colpa del conducente che, secondo la sentenza violava una serie di norme stradali, ma anche una colpa del pedone che aveva cominciato ad attraversare la strada distrattamente omettendo di dare la precedenza ai conducenti.

Cassazione sent. n. 5399/2013

Secondo la Cassazione, al fine di escludere la colpa del conducente ed ammettere quella esclusiva del pedone si devono verificare due condizioni: la prima è l’impossibilità oggettiva di poter avvistare il pedone per motivi del tutto estranei all’obbligo di prudenza e diligenza del conducente; la seconda è l’assenza di violazioni delle norme del codice della strada.

Nel caso di specie queste due condizioni non si sono verificate poiché il conducente investiva una ragazza podista che attraversava con passo veloce le strisce pedonali. L’automobilista non solo aveva commesso una serie di infrazioni stradali tenendo una condotta di guida inidonea alle condizioni di luogo e di tempo (non aveva moderato la velocità), ma non aveva vigilato la strada al fine di escludere il passaggio di un pedone.

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Cassazione sent. n. 51191/2015

La responsabilità dell’automobilista non viene esclusa neanche quando il pedone attraversi repentinamente la strada, soprattutto se si tratta di un bambino. Infatti è risaputo che i bambini, per natura, sono i pedoni più imprudenti. Pertanto i conducenti, specie in prossimità di scuole o di luoghi frequentati da bambini, devono procedere con la massima prudenza per essere pronti ad arrestare il mezzo nel caso di necessità. Nel caso presentato alla sezione civile della Cassazione, quest’ultima ha sancito la responsabilità di un automobilista che aveva investito una bambina in prossimità di una scuola e nell’ora di uscita degli alunni.

Secondo la Corte il conducente avrebbe potuto prevedere, viste le circostanze, il comportamento imprudente della bambina.

Cassazione sent. n. 524/2011

[1] Art. 140 C.d.S.
[2] Art. 190 C.d.S.

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