Art. 49 codice della strada: Veicoli a trazione animale

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Autore: Redazione

11 febbraio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Art. 49 C.d.S.Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

COMMENTO

I veicoli a trazione animale sono veicoli di vario genere e caratteristiche, che hanno in comune il fatto di essere trainati da uno oppure più animali.

Il Codice della strada li distingue in quelli destinati al prevalente trasporto di persone oppure al prevalente trasporto di cose, e individua una speciale categoria per i carri agricoli che sono adibiti ai trasporti ad uso esclusivo delle aziende agricole.

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E’ riservata una particolare disciplina alle slitte, che hanno i pattini anzichè le ruote, e possono circolare solo su ghiaccio o neve. Le slitte sono comprese tra i veicoli a trazione animale in quanto normalmente sono trainate da cavalli, cani o altri animali da soma e da tiro.

Veicoli a trazione animale: di che tipi possono essere?

Il Codice della strada non distingue i veicoli a trazione animale in relazione al loro tipo, caratteristiche o modello, ma si concentra piuttosto sulla loro destinazione, cioè alle persone, oppure alle cose o ai prodotti agricoli, che questi veicoli trasportano.

I tipi di veicoli a trazione animale sono i più disparati ed i mezzi, dunque, possono essere i più vari sia nelle forme sia nelle dimensioni che nei modi di utilizzarli: ad esempio, i più comuni sono i

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carri, i carretti, i barrocci, i calesse, le traglie (o tregge, utilizzate in agricoltura) ed anche le carrozze, che di solito si utilizzano per trasportare i turisti nei centri delle più importanti città; altri mezzi più rari a vedersi sono i cocchi (un particolare tipo di carrozza trainata da cavalli, talvolta usato per trasporti funebri) le bighe e le quadrighe, che ormai sono presenti solo in alcune cerimonie e parate storiche.

L’unica caratteristica essenziale che il Codice della strada richiede, per accomunarli nella speciale disciplina prevista per essi, è che siano trainati, appunto, da animali e non da persone o da motori.

Solo le slitte vengono menzionate a parte, e si distinguono dai gruppi precedenti in quanto si muovono su pattini anzichè su ruote. Le slitte vengono frequentemente utilizzate per i trasporti che avvengono su neve o su ghiaccio, in zone montane o fredde dove le ruote sarebbero inutilizzabili o pericolose. Il Codice prevede che esse possano e debbano circolare solo su tratti innevati o ghiacciati.

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Che requisiti devono avere per poter circolare?

Innanzitutto, devono essere dotati di un sistema di frenatura efficace e funzionante, ed anche facilmente manovrabile da parte del conducente: i freni devono essere di semplice accesso dalla posizione di guida in cui egli si trova.

Se circolano in ore notturne, dovranno avere le apposite luci di cui sono dotati tutti i normali veicoli, ossia i due fanali anteriori a luce bianca, i due fanali posteriori a luce rossa (a differenza dei veicoli a motore, sono ammessi anche i fanali a combustibile e non solo quelli elettrici) ed anche i catarifrangenti sia davanti sia dietro e su ciascun lato [1], altrimenti saranno sanzionati con una contravvenzione che va da 41 a 168 euro.

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I veicoli a trazione animale devono avere una speciale targa, di tipo particolare e diversa da quella delle autovetture, che viene rilasciata dai Comuni ove risiede il proprietario, e che iscrivono questi veicoli in appositi registri; per ottenerla occorrerà presentare al Comune un’apposita domanda, previo pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dei Trasporti, che attualmente è di 21,69 euro, oltre due marche da bollo da 16 euro. La circolazione senza targa o con targa illegibile è sanzionata con la contravvenzione da 41 a 168 euro [2].

In caso di utilizzo per “servizio da piazza“, ad esempio le carrozze trainate da cavalli per le passeggiate turistiche nei centri storici di città come Roma, il conducente dovrà munirsi di apposita licenza rilasciata dal Comune, che stabilirà le caratteristiche del veicolo ed anche il percorso entro cui è autorizzato a circolare. La guida senza licenza è punita con la sanzione da 84 a 335 euro ed anche con la confisca del veicolo

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[3].

Come si conducono e chi può guidarli?

La regola base è che ogni veicolo a trazione animale deve avere un conducente, che non dovrà mai abbandonare la guida mentre il veicolo è in marcia ed inoltre durante l’intero tragitto deve controllare sempre gli animali.

Infatti la guida di questo tipo di veicoli, a differenza dei veicoli a motore, richiede una preoccupazione costante per lo stato e le condizioni degli animali durante il percorso, per evitare pericoli dovuti ai loro movimenti o alle loro reazioni improvvise. Inoltre, gli animali dovranno essere trattati con il rispetto e la dignità che la legge prevede per gli esseri viventi, evitando quindi ogni forma di maltrattamento, sovraffaticamento o crudeltà verso di loro.

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Il conducente dovrà avere compiuto i 14 anni e possedere idonei requisiti fisici e psichici, cioè non avere handicap o deficit funzionali o ritardi mentali gravi. Per condurre veicoli a trazione animale in servizio di piazza occorrerà aver compiuto i 18 anni (e non oltrepassato i 65), ed occorrerà un’apposita licenza rilasciata dal Comune di appartenenza.

Gli animali che trainano il veicolo possono essere di qualsiasi specie idonea (purchè non selvatici, velenosi, di specie protette ecc: normalmente saranno animali da soma e da tiro), e possono essere più di uno; se vi sono più di tre animali, occorre anche un secondo conducente.

Se il veicolo è dotato di ruote, non potrà essere trainato da più di due animali se ha due ruote, e non più di quattro animali se ha quattro ruote. Fanno eccezione solo i trasporti funebri ed i tratti con forti pendenze, nei quali è possibile agganciare un numero superiore di animali, munendosi però della preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada (nei centri abitati la competenza è invece sempre del Comune). Le trasgressioni a queste norme sono punite con sanzione amministrativa che va da 25 a 99 euro [4].

Il conducente deve sempre evitare ogni intralcio o pericolo alla circolazione; in caso di sosta, deve assicurare gli animali a sostegni fissi (es. pali per i cavalli).

Note:

[1] Art. 65 Codice della strada.

[2] Art. 67 Codice della strada.

[3] Art. 70 Codice della strada.

[4] Art. 183 Codice della strada

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