Art. 54 codice della strada: Autoveicoli

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Autore: Redazione

11 febbraio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;

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e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
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h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
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m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
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2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

COMMENTO

L’art. 54 del codice della strada si occupa di indicare che cosa sono gli autoveicoli e quali sono i veicoli che rientrano in questa categoria.

Che cosa sono gli autoveicoli?

Sebbene possa sembrare superfluo, dobbiamo chiarire che gli autoveicoli rientrano nella categoria generale dei veicoli, ossia delle macchine di qualsiasi specie destinate alla circolazione e guidate dall’uomo. La legge li definisce come veicoli a motore con almeno quattro ruote; inoltre, siccome anche alcuni

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motoveicoli possono avere quattro ruote (in particolare, i quadricicli la cui massa a vuoto non superi le 0,55 tonnellate e che possono raggiungere al massimo gli 80 km/h), l’art. 54 del codice della strada esclude espressamente i motoveicoli dagli autoveicoli.

Quali sono i tipi di autoveicoli previsti dalla legge?

La categoria degli autoveicoli include numerosi tipi di veicoli. Nello specifico, si possono indicare i seguenti:

GIURISPRUDENZA

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La Corte di Cassazione ha stabilito che si commette una violazione del codice della strada, consistente nell’utilizzare un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, quando qualora sia trasportata su un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto. Gli autocarri, infatti, sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. E ciò vale anche nel caso in cui il marito, titolare di impresa familiare, sia sorpreso a trasportare su un autocarro vuoto la propria moglie, a meno che non si riesca a dimostrare che i due coniugi si stiano recando a caricare merce.

Cass. sent. n. 10853/2013

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