Art. 10 codice penale: Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero (1), a danno dello Stato (2) o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] (3) l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [112], sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero (4) o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata
dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.