Art. 225 codice penale: Minore imputabile
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Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità [227] (1).
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