Art. 237 codice penale: Cauzione di buona condotta
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La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, né superiore a euro 2.065[c.p.p. 319].
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca (1) (2) o anche mediante fideiussione solidale (3).
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata (4).
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