Art. 240 codice penale: Confisca
Nel caso di condanna, il giudice può (1) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 321 ss., 676, 733; disp. att. c.p.p. 86].
È sempre ordinata la confisca (2):
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato (3);
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615ter, 615quater, 615quinquies, 617bis, 617ter, 617quater, 617quinquies, 617sexies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinquies, 640ter e 640quinquies (4).
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (5).
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676] (6) (7) (8).