Art. 251 codice penale: Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

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Autore: Redazione

13 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chiunque, in tempo di guerra [310] (1), non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere (2) concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici (3) o di pubblica necessità (4), per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (5).

Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa [43], le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura [3132; c.p.m.g. 162].

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