Art. 251 codice penale: Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra [310] (1), non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere (2) concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici (3) o di pubblica necessità (4), per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (5).
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa [43], le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura [3132; c.p.m.g. 162].