Art. 267 codice penale: Disfattismo economico

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Autore: Redazione

13 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chiunque, in tempo di guerra [310], adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico (1), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (2).

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni [313].

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (3).

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