Art. 290 codice penale: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
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Chiunque pubblicamente (1) (2) [2664] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario (3), è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (4).
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato (5) o quelle della liberazione [292bis, 3133] (6).
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