Art. 347 codice penale: Usurpazione di funzioni pubbliche
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Chiunque usurpa (1) (2) una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni (3).
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (3).
La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].
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