Art. 347 codice penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

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Autore: Redazione

13 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chiunque usurpa (1) (2) una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni (3).

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (3).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].

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