Art. 386 codice penale: Procurata evasione
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Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte o] (1) all’ergastolo.
La pena è aumentata [64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.
La pena è diminuita [65]:
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità [390, 391].
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici [28].
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