Art. 452 codice penale: Delitti colposi contro la salute pubblica

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Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) (Omissis) (1);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 (2) (3) si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto (4).

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