Art. 632 codice penale: Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
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Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.
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