Art. 66 codice penale: Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63 [1] [2], nè comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto; 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133 bis.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui