Art. 105 cod. proc. civile: Intervento volontario
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Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti (1) o di alcune di esse (2), un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (3).
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (4).
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