Art. 287 cod. proc. civile: Casi di correzione
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Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (1) e le ordinanze non revocabili (2) possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo (3).
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