Art. 355 cod. proc. civile: Provvedimenti sulla querela di falso
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Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio (1) e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale (2) (3).
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