Art. 493 cod. proc. civile: Pignoramenti su istanza di più creditori
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Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene (1)(2).
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori (3).
Ogni pignoramento ha effetto indipendente (4), anche se è unito ad altri in unico processo.
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