Art. 553 cod. proc. civile: Assegnazione e vendita di crediti
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Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili (1) immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento (2), salvo esazione (3), ai creditori concorrenti (4).
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo (5) l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.
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