Art. 587 cod. proc. civile: Inadempienza dell'aggiudicatario
Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario (1), pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (2). La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi’ nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate gia’ versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresi’ all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza (3).