Art. 741 cod. proc. civile: Efficacia dei provvedimenti

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Autore: Redazione

28 gennaio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. (1)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

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