Art. 80 cod. proc. civile: Provvedimento di nomina del curatore speciale
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L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa (1) (2).
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e’ comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.
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