Abusivismo

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Autore: Edizioni Simone

10 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Abusivismo [edilizio] (d. pen.) (d. amm.) (d. urb.): L’(—) edilizio è quel fenomeno di diffusa perpetrazione degli illeciti urbanistici consistente nella costruzione di edifici e manufatti edilizi in violazione delle norme di diritto urbanistico.

La normativa vigente prevede quattro tipi di sanzioni tese alla repressione dell’Abusivismo:

amministrative, rivolte a reintegrare, indipendentemente dal danno, la lesione dell’interesse pubblico causata dall’attività di trasformazione del territorio realizzata in maniera illegale;

civili, rivolte a impedire o limitare, mediante la comminatoria di nullità degli atti negoziali di trasferimento (es. vendita), la circolazione dei beni immobili illegittimamente realizzati o dei terreni abusivamente frazionati;

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penali, rivolte reprimere quelle violazioni urbanistico-edilizie che il legislatore incrimina come reati;

accessorie, che si aggiungono alle sanzioni civili, penali e amministrative (es. sanzioni fiscali).

L’oggetto giuridico della tutela non è il rispetto formale degli strumenti urbanistici quanto piuttosto l’interesse sostanziale ad un ordinato sviluppo del territorio: ciò di cui il legislatore si preoccupa non è il controllo dell’attività edificatoria da parte della pubblica amministrazione, ma la tutela dell’assetto del territorio e del suo corretto uso e governo secondo la vigente normativa urbanistica.

Responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle prescrizioni del permesso e alle modalità esecutive da esso stabilite sono:

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— il titolare del permesso di costruire;

— il committente dei lavori;

— il costruttore.

Tali soggetti sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente fra loro, alle spese per la demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

Il direttore dei lavori, invece, risponde esclusivamente della conformità delle opere alle prescrizioni e alle modalità esecutive fissate dal permesso.

Le sanzioni previste possono essere:

a) sanzioni penali

L’art. 44 del D.P.R. 380/2001 raggruppa i reati urbanistico-edilizi in tre categorie correlandole a sanzioni penali di diversa entità;

b) sanzioni civili

L’art. 47, T.U. 380/2001 ribadisce il divieto di porre in essere atti negoziali aventi ad oggetto diritti reali relativi ad immobili non conformi alla normativa urbanistico-edilizia e commina la

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nullità di atti trasferimento aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il ricevimento o l’autenticazione da parte di notai di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile e comporta la sospensione dall’esercizio della professione da sei mesi a un anno (con conseguente responsabilità civile del notaio);

c) sanzioni amministrative

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, esiste un articolato ventaglio di sanzioni che vanno da quelle pecuniarie, per le ipotesi di minore gravità, alla demolizione coattiva per gli abusi più gravi;

d) sanzioni accessorie

Dispone l’art. 49 del D.P.R. 380/2001 che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con esso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

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