Acquiescenza

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Autore: Edizioni Simone

11 ottobre 2015

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Acquiescenza (d. amm.) (d. p. civ.):

Acquiescenza nel diritto amministrativo

È una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo, alla quale è da ricondurre ogni comportamento con il quale il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di condividere l’operato della pubblica amministrazione, precludendosi di conseguenza la possibilità di impugnare (sia in via amministrativa che giurisdizionale) il provvedimento amministrativo, del quale riconosce la legittimità.

Non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) l’esistenza di un provvedimento viziato e con effetti immediatamente lesivi per il destinatario;

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b) la conoscenza del vizio da parte del privato;

c) la volontà di accettarne gli effetti.

Non ha valore di (—) la mera inerzia del privato: in tal caso, affinché possa ritenersi formata l’(—), bisognerà attendere lo spirare dei termini per l’impugnazione.

Acquiescenza nel processo civile

È il comportamento con il quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare la sentenza.

L’Acquiescenza si definisce espressa, quando consiste in una esplicita dichiarazione in tal senso; tacita, invece, quando si sostanzia in un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare (art. 329 c.p.c.).

Tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in cui una parte abbia spontaneamente adempiuto un provvedimento esecutivo oppure abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l’esecuzione forzata nei suoi confronti.

L’Acquiescenza, espressa o tacita che sia, può riguardare l’intera sentenza, Acquiescenza totale, ovvero solo alcuni capi di essa, Acquiescenza parziale.

Inoltre, si parla di Acquiescenza tacita impropria o qualificata (art. 329, co. 2 c.p.c.) qualora, in caso di sentenza composta da più «capi» (o «parti», ossia le singole decisioni contenute nella sentenza riguardanti un oggetto autonomo del processo), il soccombente ne impugni soltanto alcuni: in tal caso, l’impugnazione parziale comporta Acquiescenza tacita alle parti della sentenza non impugnate.

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