Autodichia

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Autodichia (d. cost.): Prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti.

L’ Autodichia rientra nel più ampio concetto di autonomia delle Camere, che ha come obiettivo principale quello di salvaguardare l’organo da qualsiasi ingerenza esterna e trova la sua massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito [vedi Interna corporis].

La Corte costituzionale ha riconosciuto tale forma di giurisdizione compatibile con il dettato costituzionale, che pone il divieto di istituire giudici speciali [vedi], sulla base dell’assunto che deroghe alla giurisdizione sono ammissibili nei confronti degli organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, situati ai vertici dell’ordinamento, in posizione di assoluta autonomia ed indipendenza.

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