Cambiale

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Cambiale (d. comm.)

La cambiale è il titolo di credito all’ordine, formale e astratto, contenente l’obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una somma di denaro a una determinata scadenza e nel luogo indicato a favore di chi risulta legittimato all’esercizio del diritto.

La cambiale può assumere due forme:

tratta o (—) in senso stretto;

— vaglia cambiario o pagherò cambiario [vedi].

La (—) circola mediante girata [vedi].

Garanzia dell’obbligazione cambiaria è l’avallo [vedi].

Nella cambiale tratta il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia perché questi assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la cambiale sottoscrivendola. L’

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accettazione può essere richiesta su presentazione del titolo fino alla scadenza e può essere anche data da un terzo soggetto eventualmente già indicato (cd. bisognatario) dal traente o da un girante. Solo con l’accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio diritto verso il trattario: di conseguenza, in caso che questi si rifiuti di accettare, il possessore legittimo della cambiale ha diritto di agire in regresso contro il traente e gli altri obbligati cambiari prima della scadenza.

Il vaglia cambiario, invece, contiene la promessa resa da un soggetto (emittente) di pagare al prenditore del titolo, allo scadere di un certo termine, la somma specificata nel titolo medesimo.

Alla scadenza del termine, il possessore può chiedere il pagamento all’emittente in caso di pagherò o al trattario che ha accettato, ovvero in entrambi i casi all’avallante. Se costoro, che sono gli obbligati diretti non adempiono tempestivamente, il possessore potrà agire in via di regresso nei confronti dei giranti, che sono obbligati in solido.

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L’azione di regresso, tuttavia, può essere iniziata solo se la mancata accettazione, in caso di tratta, o l’inadempimento dell’emittente, in caso di pagherò, sono previamente accertati mediante protesto [vedi].

La cambiale costituisce titolo esecutivo [vedi] (art. 474 c.p.c.) e titolo per ottenere decreto di ingiunzione [vedi Decreto ingiuntivo] provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.).

Cambiale finanziaria

È un particolare tipo di titolo di credito [vedi] all’ordine equiparato a tutti gli effetti di legge alle cambiali ordinarie: la cambiale deve però contenere, oltre ai normali requisiti previsti per la cambiale ordinaria, la denominazione di cambiale, denominazione giustificata dal fatto che questa si fonda su un rapporto di natura finanziaria, anziché commerciale.

Le cambiali sono titoli di credito emessi in serie e, come previsto dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.

Le imprese che necessitano di un

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finanziamento a breve termine possono, infatti, reperire i fondi, senza ricorrere all’indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di una serie di cambiali con le quali si impegnano, incondizionatamente, a pagare alla scadenza stabilita la somma indicata nel titolo.

Il D.L. 83/2012 citato ha esteso l’accessibilità delle (—) anche alle imprese non quotate, al ricorrere, però, di alcuni requisiti: l’emissione deve essere assistita da uno sponsor (banca, società di investimento, società di gestione del risparmio); l’ultimo bilancio della società deve essere certificato da un revisore contabile o società iscritta nel registro; le cambiali devono essere emesse in favore di investitori professionali che non sono direttamente o indirettamente soci della società che le ha emesse.

Successivamente è intervenuto il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, che ha ulteriormente semplificato tale istituto rendendo più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell’accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate: in particolare il decreto crescita bis ha abrogato la previsione che obbligava lo sponsor che assisteva la società finanziaria nell’emissione delle cambiali a detenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota minima di titoli emessi.

Cambiale ipotecaria (d. civ.)

È un particolare tipo di cambiale garantita in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un’ipoteca [vedi] iscritta su immobili o su beni mobili registrati.

Una volta eseguita l’iscrizione nei registri immobiliari e la relativa annotazione sul titolo, la circolazione della cambiale (mediante girata [vedi]) importa altresì circolazione della garanzia ipotecaria senza necessità di ulteriori annotazioni.

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