Carabinieri
Carabinieri (d. pub.): Forza militare armata in servizio permanente di pubblica sicurezza.
La disciplina dell’Arma dei Carabinieri è stata completamente riscritta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, che ha interamente abrogato i decreti legislativi 297 e 298 del 2000, e il D.Lgs. 484/2001.
Per quanto attiene ai compiti militari, l’Arma dei Carabinieri dipende dal Comandante generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa e, per i compiti di sicurezza e ordine pubblico, dal ministero dell’interno. Gli ufficiali e i marescialli dell’Arma hanno le stesse funzioni degli ufficiali di P.S., mentre sovrintendenti e appuntati hanno la qualifica di agenti di P.S.
In quanto Forza militare di polizia, l’Arma dei Carabinieri (art. 159 del Codice):
— assicura il mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
— svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della L. 225/1992;
— espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
I Carabinieri sono la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (eurogendfor) istituita dalla L. 84/2010.
Grado Carabinieri
Ufficiali generali
– generale di corpo d’armata
– comandante generale
– generale di corpo d’armata
– generale di divisione
– generale di brigata
Ufficiali superiori
– colonnello
– tenente colonnello
– maggiore
Ufficiali inferiori
– capitano
– tenente
– sottotenente
Marescialli
– maresciallo aiutante s.u.p.s.
– maresciallo capo
– maresciallo ordinario
– maresciallo
Sovrintendenti – Brigadieri
– brigadiere capo
– brigadiere
– vice brigadiere
Appuntati e carabinieri
– appuntato scelto
– appuntato
– carabiniere scelto