Colpa

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Autore: Edizioni Simone

14 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Colpa

Colpa come elemento costitutivo del fatto illecito (d. civ.)

È, oltre al dolo [vedi], l’elemento soggettivo che integra la fattispecie dell’atto illecito.

Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell’esercizio di una attività.

La colpa si sostanzia nella non volontarietà dell’evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito o contrario a norme di legge che impongono determinate condotte.

In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra colpa:

– lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.);

– grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;

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– lievissima, che si ha quando, per legge o per contratto, si pretenda una diligenza superiore alla media.

Il danno cagionato da un comportamento colposo è fonte di responsabilità [vedi].

Tali distinzioni non hanno, generalmente, alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito, salvo quando l’ordinamento non richieda una maggiore intensità della colpa ai fini della rilevanza giuridica del fatto (art. 2236 c.c.).

Colpa come elemento soggettivo del reato (d. pen.)

Per l’art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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Da tale definizione risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre: che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volontà del soggetto (art. 421); che manchi la volontà dell’evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo; che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè sia in contrasto con determinate regole di condotta richiamate dalle qualifiche contemplate dall’art. 43, le quali costituiscono elementi oggettivi della imputazione soggettiva.

La negligenza consiste nella mancata adozione di regole cautelari, e viene identificata con la trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine.

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La imprudenza si sostanzia nel porre in essere un comportamento là dove regole cautelari lo sconsigliano; è avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui.

La imperizia consiste nella inosservanza di regole tecniche (cd. leges artis) per ignoranza, incapacità o semplice ina pplicazione e quindi è un’imprudenza o negligenza qualificata a seconda che le regole violate prescrivano un facere o un non facere.

Nell’ambito della colpa occorre distinguere la colpa cosciente o con previsione dell’evento, dalla colpa incosciente o senza previsione dell’evento. La prima ricorre quando l’agente ha previsto l’evento, senza averlo voluto; questa specie di colpa è ai confini con il dolo eventuale [vedi Dolo], ma se ne distingue perché il reo agisce con la sicura fiducia che l’evento previsto come possibile non si avvererà.

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La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo e importa un aumento di pena (art. 61 n. 3 c.p.).

La seconda si configura quando l’agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con la sua condotta un evento antigiuridico. È questa la specie di colpapiù ricorrente nei delitti colposi.

Colpa professionale (d. civ.) (d. pen.)

È quella in cui può incorrere il professionista (es. medico) nell’esercizio della sua attività. Ci si chiede se in tal caso debba farsi riferimento alle regole generali dettate in materia di colpa [vedi] ovvero, come previsto dall’art. 2236 c.c., il professionista debba rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di responsabilità per fatti commessi con colpa media o lieve.

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Secondo la giurisprudenza dominante l’operatività della norma civilistica deve essere limitata all’ambito risarcitorio, mentre in campo penale la valutazione della colpa professionale va fatta secondo gli ordinari criteri, sebbene con una certa comprensione, in considerazione dell’incidenza del rischio spesso immanente nell’attività professionale (ad es. del medico).

Sul tema è, pertanto, intervenuto il legislatore. In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 13-9-2012, n. 158, conv. in L. 8-11-2012, n. 189 (cd. decreto Balduzzi), si è disposto che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

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