Consuetudine

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Autore: Edizioni Simone

20 ottobre 2015

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Consuetudine (t. gen.): Costituisce tipica fonte del diritto non scritto. La caratteristica peculiare della consuetudine consiste nel fatto che essa non è il prodotto della volontà di un determinato organo dotato di potestà normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una determinata collettività.

La consuetudine consta dei seguenti elementi:

elemento oggettivo (diuturnitas), derivante dal ripetersi per un periodo indeterminato di un comportamento costante ed uniforme da parte della collettività;

elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis), cioè la convinzione che l’osservanza di un certo comportamento corrisponda all’osservanza del diritto.

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Tradizionalmente si distingue tra (—):

secundum legem, che è quella richiamata dalle leggi scritte;

praeter legem, che regola materie non disciplinate da fonti scritte;

contra legem, cioè la consuetudine cd. abrogativa di norme di legge, che è inammissibile in quanto è contraria all’art. 8 disp. prel.

Consuetudine costituzionale (d. cost.)

La consuetudine costituzionale deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte dei soggetti politici costituzionali. Rispetto alle altre, quelle costituzionali sono caratterizzate dal fatto che la reiterazione dei comportamenti può anche avere una dimensione temporale molto limitata.

Esse sono fonti di rango costituzionale [vedi

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Fonti del diritto] e, pertanto, sono superiori alla legge ordinaria [vedi] e la vincolano.

Non è ammissibile una consuetudine contra constitutionem, e non può parlarsi nemmeno di consuetudine secundum constitutionem, perché la Costituzione non richiama mai la consuetudine. Sono ammissibili solo le consuetudini praeter constitutionem.

La prassi costituzionale [vedi] va distinta dalla consuetudine, perché manca dell’opinio iuris ac necessitatis.

Consuetudine internazionale (d. int.)

La consuetudine è una regola non scritta avente carattere obbligatorio per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico.

La consuetudine è considerata fonte di primo grado nella gerarchia delle norme dell’ordinamento giuridico internazionale.

Essa tuttavia è caratterizzata da una certa flessibilità cosicché può essere derogata mediante accordo. Esistono però alcune consuetudine non derogabili in quanto tutelano valori fondamentali della comunità internazionale [vedi Jus cogens].

La consuetudine internazionale, secondo la tesi prevalente (dualistica) in dottrina, consta di due elementi:

un elemento oggettivo, la diuturnitas [vedi] o usus, ovvero, la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento;

un elemento soggettivo, l’opinio juris ac necessitatis [vedi], ovvero il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente dovuto.

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