Costituzione in mora

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Autore: Edizioni Simone

20 ottobre 2015

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Costituzione in mora [atto di] (d. civ.): È l’intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:

se il debito è pagabile presso il debitore;

quando manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice.

La costituzione in mora non occorre invece:

quando il debito deriva da fatto illecito;

quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;

quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

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L’intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l’inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.

Poiché l’unico requisito formale prescritto dall’art. 1219 c.c., per la costituzione del debitore, è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni [vedi Presunzione], di avergli manifestato in tal modo la sua volontà.

Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione [vedi], l’inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta.

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