Decentramento
Decentramento (d. amm.): Secondo la concezione più moderna, il Decentramento consiste nel trasferimento di determinate attribuzioni, prevalentemente deliberative, dalla sfera di competenza degli organi centrali dello Stato agli organi o enti locali.
Il Decentramento può riguardare ogni funzione dello Stato; in proposito si suole distinguere tra:
— Decentramento politico con riferimento al riconoscimento agli enti territoriali esponenziali degli interessi delle rispettive comunità della funzione di indirizzo politico;
— Decentramento amministrativo (cfr. art. 115 Cost. novellato dalla L. cost. 3/2001). Vedi anche Schema alla pagina seguente;
— Decentramento legislativo con riferimento all’attribuzione di potestà legislativa alle Regioni (cfr. art. 117 Cost. novellato dalla L. cost. 3/2001);
— Decentramento giurisdizionale con riferimento all’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali come organi di giustizia amministrativa di primo grado (cfr. art. 125, co. 2, Cost.);
— Decentramento con riferimento al conferimento di compiti e funzioni di natura amministrativa dallo Stato ai poteri locali (cfr. art. 118 Cost. novellato dalla L. cost. 3/2001).
La tematica del Decentramento si intreccia con quella delle autonomie locali [vedi], al punto che l’art. 5 Cost. individua proprio in questi due principi fondamentali l’asse portante dell’ordinamento repubblicano.
Decentramento produttivo (d. lav.)
[vedi Outsourcing].
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
Autarchico Quando le funzioni vengo-no trasferite ad enti diversi dallo Stato e dotati di autarchia, vale a dire della capacità di porre in essere atti amministrativi che abbiano la stessa natura e la stessa efficacia degli atti statali. Secondo l’impostazione tradizionale, in questo contesto rientrerebbe anche il decentra-mento autarchico territoriale, vale a dire il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali. In realtà l’esercizio di tali funzioni rientra nel più ampio e significativo concetto di autonomia.
Burocratico Quando agli uffici periferici vengono trasferite potestà decisionali (con relative responsabilità) e non soltanto compiti preparatori o esecutivi. Per non confondere tale fenomeno con il trasferimento di competenze e non di potestà de-cisionali, in costanza di un rapporto gerarchizzato fra ufficio centrale e perife-rico, la dottrina francese preferisce usare, per questa seconda ipotesi, il termine deconcentration.
Funzionale Quando determinate fun-zioni vengono attribuite a strutture com-piute che, pur rimanendo assorbite nell’organizzazione complessiva dell’ente di riferimento, godono di una certa autonomia operativa, finanziaria e contabile