Eccesso di potere
Eccesso di potere (d. amm.): È uno dei tre vizi di legittimità dell’atto amministrativo assieme all’incompetenza [vedi] e alla violazione di legge [vedi]. Consiste nell’uso del potere amministrativo per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge in quanto l’attività amministrativa non è libera ma vincolata nel fine perché è solo la legge che attribuisce alla p.a. il potere e fissa l’interesse pubblico da realizzare (cd. interesse primario). Tale interesse va armonizzato con gli interessi (pubblici o privati) che di volta in volta si scontrano o si coordinano con l’interesse pubblico primario (cd. interessi secondari).
In tal modo si individua l’interesse pubblico in concreto
Perché si concretizzi l’Eccesso di potere occorrono tre requisiti:
— un potere discrezionale della P.A., in quanto per gli atti vincolati la legge non riconosce alcuna possibilità di scelta circa il contenuto e non può dunque riscontrarsi un vizio della funzione;
— uno sviamento di tale potere dal fine pubblico da realizzare;
— la prova dello sviamento, necessaria per far venir meno la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.
L’Eccesso di potere si manifesta essenzialmente attraverso le seguenti figure (dette figure sintomatiche):
— travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
— illogicità e contraddittorietà della motivazione;
— contraddittorietà tra più atti;
— inosservanza di circolari;
— ingiustizia manifesta;
— violazione e vizi del procedimento che non si concretizzino in violazioni di legge;
— vizi della volontà;
— mancanza di idonei parametri di riferimento;
— violazione di principi generali del diritto.
Con l’emanazione della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo [vedi], molti dei principi-guida dell’attività amministrativa si sono tradotti in norme di legge, con la conseguenza che talune violazioni di precetti di logica e correttezza comportamentale, prima considerate figure sintomatiche dell’
a) l’obbligo generale di motivazione;
b) l’obbligo di indicare nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento;
c) l’obbligo, in caso di motivazione per relationem, di indicare e rendere disponibili gli atti da cui risultano le ragioni della decisione.
Ciò comporta che la mancanza di motivazione o l’omessa indicazione, nella motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento sono, attualmente, vizi di violazione di legge e non più, come in passato, rientranti tra i vizi di Eccesso di potere .