Eccezione

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Autore: Edizioni Simone

20 ottobre 2015

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Eccezione (d. civ.) (d. p. civ.): Nel diritto processuale civile, per Eccezione si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell’attore. Ciò avviene quando il convenuto eccepisce l’esistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dell’attore, tale da comportare il rigetto della domanda.

In base all’art. 2697, co. 2 c.c., in tema di onere della prova, chi eccepisce l’inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento di un diritto fatto valere in giudizio ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’Eccezione si fonda.

Le Eccezione possono essere di natura

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sostanziale, cioè riguardare i fatti di cui si discute in causa (es.: Eccezione di compensazione [vedi], di prescrizione etc.) e di natura processuale (es.: Eccezione di incompetenza), attinenti ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.

Infine, in base all’art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare su Eccezione che possono essere proposte solo dalle parti: da ciò si desume che vi sono Eccezione rilevabili d’ufficio (es.: incompetenza per materia, adempimento, novazione, nullità) ed altre deducibili solo dalle parti (es.: Eccezione di prescrizione, di compensazione, di annullamento, di rescissione, di inadempimento).

Perché sia valida l’Eccezione, il convenuto è tenuto a proporre a pena di decadenza anche

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le Eccezione processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio nella comparsa di risposta [vedi].

Clausola limitativa della proponibilità delle Eccezione (d. civ.)

Clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Tale clausola, detta anche clausola solve et repete [vedi Clausola], costituisce clausola vessatoria [vedi] e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., deve essere approvata specificamente per iscritto ai fini dell’opponibilità.

Eccezione di inadempimento (d. civ.)

A fronte dell’alterazione dell’equilibrio contrattuale, il legislatore non ha previsto soltanto strumenti per la rimozione del contratto, ma ha anche predisposto una serie di congegni che consentono di mantenere in vita il vincolo negoziale. Tra questi vi è l’Eccezione di inadempimento, che è un rimedio previsto dall’art. 1460 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive consistente nel rifiuto, da parte di un contraente, di adempiere l’obbligazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

L’Eccezione di inadempimento può essere giudiziale o stragiudiziale, a seconda che venga sollevata nel corso di un processo o al di fuori di esso.

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