Electio amici
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Electio amici (d. civ.): È il negozio giuridico unilaterale con il quale, nel contratto per persona da nominare (artt. 1401 ss. c.c.) [vedi], lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo. L’Electio amici ha efficacia retroattiva e natura recettizia [vedi Dichiarazione recettizia].
Va fatta entro tre giorni dalla stipulazione del contratto (salva la pattuizione tra le parti di un termine diverso) e nella stessa forma usata per il contratto; se la Electio amici non è fatta validamente e nei termini, il contratto produce effetti esclusivamente tra i contraenti originari.
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