Fallimento

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Edizioni Simone

23 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Fallimento (d. fall.): Il Fallimento è una procedura concorsuale rivolta, attraverso la liquidazione delle attività esistenti nel patrimonio del debitore, alla realizzazione coattiva e paritaria dei diritti dei creditori.

Tale procedura è applicata quando l’imprenditore si trovi in stato di insolvenza [vedi], cioè quando non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La procedura fallimentare in particolare riguarda tutti i beni del debitore e tutti i creditori e si basa sul principio paritario [vedi Par condicio creditorum] per cui tutti i creditori devono essere ugualmente soddisfatti, salve le cause legittime di prelazione [vedi Prelazione (causa legittima)

Annuncio pubblicitario
].

Caratteri della procedura fallimentare dunque sono:

l’universalità: in quanto essa colpisce tutti i beni del debitore;

la concorsualità: è predisposta nell’interesse di tutti i creditori.

La disciplina generale del Fallimento è dettata dal R.D. 267/1942 (L.F.), anche se norme sul Fallimento sono contenute nel codice civile e in diverse leggi speciali.

A norma dell’art. 1 L.F. sono soggetti alle disposizioni sul Fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Nel secondo comma della stessa norma sono, poi, indicati tre criteri (di natura patrimoniale e di indebitamento) in presenza dei quali l’imprenditore non è soggetto al

Annuncio pubblicitario
Fallimento.

Sono, per contro, sottratti al Fallimento:

— gli imprenditori agricoli [vedi];

— gli enti pubblici economici [vedi];

— gli imprenditori che dimostrano di possedere congiuntamente i requisiti patrimoniali e di indebitamento previsti dal secondo comma dell’art. 1 L.F.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa [vedi] non sono soggette al Fallimento, salvo che la legge disponga diversamente.

I presupposti del Fallimento sono di due specie:

il presupposto soggettivo dato dalla qualità di imprenditore commerciale del debitore;

il presupposto oggettivo consistente nel suo stato di insolvenza.

Competente alla dichiarazione di Fallimento è il Tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la

Annuncio pubblicitario
sede principale dell’impresa, ossia il centro degli affari ad essa inerenti.

Il fallito viene spossessato dei suoi beni, i quali vengono sottoposti all’amministrazione del curatore, che li prende in consegna (artt. 42 e 81 L.F.). A seguito di tale spossessamento il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni che restano vincolati al Fallimento.

Gli artt. 64-71 L.F. regolano, poi, gli effetti del Fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Poiché la legge ritiene facenti parte della massa attiva del Fallimento anche taluni beni che hanno cessato di appartenere al debitore anteriormente alla dichiarazione di Fallimento, è apprestato un rimedio volto al fine di recuperare nel patrimonio del debitore tali beni: la

Annuncio pubblicitario
revocatoria fallimentare [vedi]

Organi del Fallimento sono:

il tribunale fallimentare [vedi];

il giudice delegato [vedi];

il curatore [vedi];

il comitato dei creditori [vedi].

Fallimento dell’imprenditore cessato o defunto

Entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, l’imprenditore può essere dichiarato fallito se l’insolvenza si è manifestata anterioremente alla medesima o entro l’anno successivo (art. 10 L.F.).

Analogamente, il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla morte se l’insolvenza si è manifestata durante l’esercizio dell’impresa (art. 11 L.F.). Nel termine di un anno il fallimento deve essere dichiarato con sentenza, e non semplicemente richiesto.

Annuncio pubblicitario

Fallimento dell’imprenditore con sede all’estero ed ivi già dichiarato fallito

L’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa può essere dichiarato fallito nel territorio della Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero (art. 9 L.F.).

Fallimento dell’imprenditore già fallito

Se l’imprenditore, mentre era ancora in corso la precedente procedura fallimentare, ha esercitato una nuova attività imprenditoriale, egli non può nuovamente fallire, in quanto il cd. nuovo Fallimento non è altro che un ampliamento del precedente. Se, invece, l’imprenditore ha iniziato una nuova attività dopo la chiusura della precedente procedura fallimentare, allora si avrà un nuovo

Annuncio pubblicitario
Fallimento.

Fallimento dell’imprenditore incapace

Il minore [vedi Minore età], l’interdetto [vedi Interdizione] e l’inabilitato [vedi Inabilitazione] possono acquistare la qualità di imprenditore commerciale soltanto nell’ipotesi di continuazione dell’esercizio dell’impresa commerciale, ricevuta per successione [vedi] o donazione [vedi], e previa autorizzazione del tribunale.

Il minore emancipato [vedi Emancipazione] (art. 397 c.c.) può anche iniziare ex novo un’attività di impresa, previa autorizzazione del tribunale.

Se l’incapace continua l’attività d’impresa con l’autorizzazione del tribunale, la titolarità dell’impresa fa capo all’incapace e l’esercizio della stessa spetta ai genitori, al tutore o al curatore. Ciò comporta che possono fallire indifferentemente l’incapace e colui che agisce in sua rappresentanza; l’incapace, però, subisce solamente gli effetti patrimoniali del fallimento, mentre il suo rappresentante gli effetti personali di esso.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui