Fattispecie
Fattispecie (t. gen.): Con tale termine si fa riferimento ad una particolare situazione giuridica considerata e disciplinata dal diritto.
In particolare, si distingue una Fattispecie :
— astratta, che indica l’astratta previsione normativa relativa a quell’accadimento, individuando gli effetti giuridici da esso prodotti;
— concreta, che individua il singolo fatto che si è verificato.
Quest’ultimo deve essere confrontato con la Fattispecie astratta per verificarne la coincidenza e dedurne la produzione dell’effetto (cd. procedimento di sussunzione).
La Fattispecie può essere:
— semplice: se è costituita da un solo fatto giuridico (es.: morte di un individuo);
— complessa: quando l’effetto tipico si produce solo con il verificarsi di più fatti giuridici. Quando tra i fatti che costituiscono la
Fattispecie tipica di reato (d. pen.)
Per Fattispecie tipica di reato si intende l’insieme degli elementi previsti dal legislatore per la configurazione di un reato.
Ad esempio, la fattispecie tipica del reato di omicidio doloso è descritta dall’art. 575 c.p., e consiste nel «cagionare la morte di un uomo».
Dalla fattispecie tipica emergono la condotta incriminata, il bene-interesse protetto dalla norma penale e l’elemento soggettivo del reato (dolo/colpa). Nel reato di omicidio volontario, ad esempio, l’elemento soggettivo consiste nel cagionare la morte di un uomo, e l’elemento soggettivo consiste nel dolo omicidiario.