Frutti

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Autore: Edizioni Simone

23 ottobre 2015

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Frutti (d. civ.): Si intende il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando, però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.

Il codice distingue due tipi di Frutti:

Frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (es.: i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere).

I Frutti diventano beni autonomi solo al momento della separazione, il che, peraltro, non esclude che possano essere oggetto di disposizione, come beni futuri, indipendentemente dalla cosa-madre, anche prima della separazione. In questo caso, però, l’efficacia dell’atto di disposizione è subordinata alla separazione, cioè al momento in cui i

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Frutti acquistano esistenza autonoma (art. 1472 c.c.).

Di regola, i Frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821 c.c.); tuttavia, la loro proprietà può essere attribuita ad altri, dalla legge (es.: all’usufruttuario: art. 984 c.c.) o in virtù di un atto negoziale. In questo caso, la proprietà si acquista con la separazione;

Frutti civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (es.: interessi, pigioni, canoni etc.).

I Frutti civili devono presentare il carattere della periodicità; essi si acquistano col decorso del tempo (giorno per giorno, cioè con la

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maturazione) in ragione della durata del diritto.

Si noti, infine, che:

i Frutti naturali si presentano, dopo la separazione, come oggetto di un diritto reale; prima della separazione, invece, in quanto sono considerati beni futuri, non è concepibile su di essi un diritto reale perché non si può esercitare un potere immediato su una cosa che non ancora esiste;

i Frutti civili sono sempre oggetto di un diritto di credito.

Una particolare disciplina è prevista per le restituzioni dei Frutti a carico del possessore in buona fede [vedi] e dell’accipiente di un pagamento indebito [vedi Indebito (Pagamento dell’)].

Infatti, il possessore in buona fede fa suoi i Frutti maturati fino alla domanda giudiziale, mentre deve restituire quelli percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale.

Diversamente, il possessore in mala fede deve restituire tutti i Frutti maturati prima e dopo la domanda giudiziale.

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