Giusto processo

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Autore: Edizioni Simone

26 ottobre 2015

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Giusto processo (d. cost.) (d. proc.): La Costituzione impone al legislatore, nella disciplina del processo penale [vedi], di garantire la celebrazione del «giusto processo» (art. 111), ove siano rispettate le garanzie difensive dell’imputato ed ove la decisione sia affidata ad un giudice assolutamente neutrale tra le parti. Per realizzare tale finalità è assolutamente necessario garantire quindi la imparzialità del giudice, rimuovendo tutte le cause che potrebbero vulnerarla. La previsione di ipotesi di incompatibilità, così come gli istituti della ricusazione, astensione e rimessione [vedi], consente, pertanto, di garantire la gestione del (giusto) processo da parte di un

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giudice-terzo.

Il principio del Giusto processo si è tradotto sul piano costituzionale con la L. Cost. 23-11-1999, n. 2 cui è stata data concreta attuazione nel codice di rito con la L. 1-3-2001, n. 63.

La nozione di Giusto processo delineata dalla legge costituzionale si innesta nell’ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost.:

— terzietà ed imparzialità del giudice;

— rispetto della parità tra accusa e difesa;

svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;

ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge;

garanzia di una veloce informazione all’imputato della pendenza del processo a suo carico

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;

possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo possono discolpare;

garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all’interrogatorio;

ausilio di un interprete per lo straniero.

Il primo imprescindibile principio è quello della terzietà ed imparzialità del giudice, che non trova riscontro in nessun’altra norma costituzionale.

Questo principio sta alla base di qualsiasi processo che voglia definirsi giusto, mentre il principio della parità tra accusa e difesa e quello del contraddittorio

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[vedi] sono espressione di un modello processuale di tipo accusatorio. La partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento si esplica nella parità tra le parti principalmente nella ricerca e nella formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a quello del contraddittorio [vedi Contraddittorio (Principio del)], in quanto nel sistema accusatorio la decisione del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica fra loro. L’aspetto più rilevante di questa disciplina è non solo il diritto ad ottenere l’ammissione e valutazione delle prove giudicate rilevanti, ma anche il diritto a partecipare alla formazione della prova fornita dalla controparte.
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La necessità di limitare la durata dei processi ha condotto al riconoscimento del principio della ragionevole durata del processo che deve essere garantita dalla legge. Tale principio, pur essendo previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole»), non era stato sancito da alcuna norma costituzionale. In attuazione di questo principio, la Corte europea dei diritti dell’uomo [vedi] ha sottolineato l’importanza di rendere giustizia senza ritardo per evitare che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al proprio destino. La L. cost. 2/1999 ha recepito tali indicazioni ed ha affidato alla legge il compito di assicurare la ragionevole durata del processo.

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