Inaudita altera parte
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Inaudita altera parte [non sentita l’altra parte] (d. p. civ.): Questa espressione latina indica i casi in cui il giudice provvede sulla base della semplice richiesta della parte, debitamente documentata, senza che la controparte possa intervenire [vedi Contraddittorio (Principio del); Decreto ingiuntivo], se non in un momento successivo e solo eventuale.
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