Induzione indebita a dare o promettere utilità

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Autore: Edizioni Simone

06 novembre 2015

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Induzione indebita a dare o promettere utilità (d .pen.): Commette tale reato il pubblico ufficiale [vedi] o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art. 319quater). Ai sensi del comma 2 della medesima previsione, viene, altresì, sanzionato penalmente chi dà o promette il denaro o la diversa utilità anzidetti.

In tale norma, neointrodotta dalla L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), è refluita la concussione per induzione (in precedenza disciplinata dall’art. 317 c.p., unitamente alla concussione per costrizione).

La norma tutela l’interesse delle pubblica amministrazione alla correttezza ed alla buona reputazione dei pubblici funzionari.

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L’induzione si oggettiva in una attività dialettica dell’agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa. L’induzione sussiste, altresì, quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Pena: Reclusione da 3 a 8 anni per il concussore; reclusione fino a 3 anni per il concusso indotto.

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