Ipoteca
Ipoteca (d. civ.): È un diritto reale di garanzia [vedi], concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere, in caso di insolvenza, di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato (artt. 2808 ss. c.c.).
Possono essere oggetto di Ipoteca beni immobili, beni mobili registrati, le rendite dello Stato, il diritto di superficie [vedi], dell’enfiteuta [vedi Enfiteusi], del nudo proprietario [vedi], dell’usufruttuario [vedi Usufrutto] e del concedente [vedi].
Il diritto di Ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei
L’Ipoteca è, inoltre, indivisibile nel senso che sussiste su ogni parte del bene o dei beni che ne sono oggetto.
L’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni: prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve provvedere a rinnovare l’iscrizione, affinché l’Ipoteca conservi i suoi effetti ed il suo grado per altri venti anni. Se, invece, la rinnovazione viene chiesta dopo la scadenza dei venti anni, l’Ipoteca si considera di nuova iscrizione e il Ipoteca perde il grado che aveva precedentemente.
Ipoteca giudiziale
Chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento dei danni (da liquidarsi successivamente),
Parimenti si può iscrivere Ipoteca in base al lodo [vedi] degli arbitri [vedi Arbitrato], reso esecutivo, o in base a sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana.
Grado dell’Ipoteca
Si intende l’ordine di preferenza fra varie Ipoteca iscritte sullo stesso bene, che è determinato dal numero di ordine ottenuto alla data di iscrizione.
È ammessa la cessione di grado tra creditori ipotecari, purché essa non leda gli altri eventuali creditori ipotecari.
Ipoteca legale
Si ha Ipoteca legale quando è la
L’art. 2817 c.c. elenca tassativamente i casi di Ipoteca legale.
Essa, spetta, in particolare:
— all’alienante, sull’immobile alienato, per garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
— al coerede, al socio e ad ogni altro condividente, per garanzia del pagamento dei conguagli, sugli immobili assegnati agli altri condividenti;
— allo Stato, sui beni del condannato, a garanzia del pagamento delle spese di giustizia.
Ipoteca volontaria
Nasce da contratto [vedi] o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico [vedi] o per scrittura privata [vedi] sotto pena di nullità.
È escluso, come fonte, il testamento [vedi] per evitare che il debitore alteri la situazione dei suoi creditori rapportata all’epoca successiva alla sua morte (la legge tende a garantire la par condicio [vedi] dei creditori del defunto dopo l’apertura della successione).
L’Ipoteca si estingue in seguito all’estinzione del credito garantito o per cause proprie elencate nell’art. 2878 c.c.
DIFFERENZE TRA PEGNO E IPOTECA
Pegno
Ha per oggetto beni mobili
Il bene si trasferisce materialmente al creditore
Ipoteca
Ha per oggetto immobili, beni mobili re-gistrati, rendite dello Stato
Il bene resta nel materiale godimento del proprietario