Legitimatio

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Legitimatio

Legitimatio ad causam (d. p. civ.)

Con questa espressione si indica generalmente la legittimazione ad agire, cioè la titolarità attiva (come attore) o passiva (come convenuto) di un’azione civile.

Il concetto di Legitimatio è quindi legato alla titolarità del diritto sottoposto al giudizio e in ciò si distingue dalla legitimatio ad processum [vedi] che indica invece la capacità di stare in giudizio.

La Legitimatio va valutata secondo la prospettazione dei fatti effettuata dalle parti: ad esempio, se Tizio lamenta un inadempimento contrattuale di Caio, legittimato attivo alla causa è Tizio, legittimato passivo è Caio. Ciò però non esclude che il giudice, alla fine della causa, accerti che in realtà tra le parti non è intercorso alcun rapporto contrattuale e quindi rigetti la domanda.

Legitimatio vad processum (d. p. civ.)

Si sostanzia nella titolarità del potere al compimento di un atto: si tratta, quindi, di un presupposto processuale per poter esercitare in modo valido i propri diritti processuali. Non sempre la legittimazione ad agire e la Legitimatio coesistono in capo alla stessa persona (es.: i minori, il fallito etc.).

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