Notificazione

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Notificazione

Notificazione nel processo amministrativo

Ai sensi del rinvio esterno al codice di procedura civile, ex art. 39 del Codice del processo amministrativo, le (—) degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile, nonché dalle leggi speciali concernenti la Notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

Notificazione nel processo civile

È un atto processuale attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale (escluso il giudice), l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse.

È uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio tra le parti [vedi

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Contraddittorio (Principio del)].

Quando non è disposto altrimenti, le Notificazione sono eseguite dall’ufficiale giudiziario [vedi] su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario esegue le Notificazione mediante consegna al destinatario (cd. Notificazione a mani proprie), o ad altra persona, che sia legittimata a ricevere l’atto per conto di lui (persona di famiglia, addetta alla casa, portiere dello stabile), di una copia integrale e conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Successivamente l’ufficiale giudiziario redige la relazione di notifica, certificante l’eseguita Notificazione ed indicante tutti i dati ad essa relativi.

Nel caso di irreperibilità od incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere la Notificazione, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale, provvedendo poi ad informare con le opportune modalità l’interessato di tale deposito (art. 140 c.p.c.).

Per effettuare la Notificazione, l’ufficiale giudiziario può servirsi (ed anzi abitualmente si serve) del

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servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, in particolare nel testo dell’art. 8, relativo all’ipotesi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo, o nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario. In tali casi il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale abilitato alla consegna o presso una sua dipendenza e l’agente postale deve dare notizia del tentativo di Notificazione al destinatario con avviso in busta chiusa (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

La L. 69/2009 ha disciplinato l’ipotesi in cui l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico, ma il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificato: l’ufficiale giudiziario esegue la Notificazione mediante consegna di copia cartacea del documento, da lui dichiarata conforme all’originale (art. 137). Successivamente, il D.L. 193/2009 conv. in L. 24/2010 ha inserito l’art. l49bis che disciplina la

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Notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari. La Notificazione si perfeziona nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Ad oggi le comunicazioni e le Notificazione a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di PEC risultante da elenchi pubblici (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012).

Notificazione nel processo penale

Organo ordinario di esecuzione delle notifiche è l’ufficiale giudiziario (Ufficio UNEP) [vedi]; eccezionalmente vi provvede, per le notificazioni disposte dal giudice, la polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame in presenza del presupposto dell’urgenza, e, per le notificazioni richieste dal P.M., la polizia giudiziaria [vedi], nei soli casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (artt. 148 e 151 c.p.p.).

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Accanto alle tradizionali forme di Notificazione eseguite dall’ufficiale giudiziario ed al servizio postale, sono ammessi rapidi mezzi di comunicazione quali il telefono ed il telegrafo, nonché ulteriori mezzi disposti dal giudice qualora lo consiglino circostanze particolari.

La Notificazione si esegue mediante consegna di copia dell’atto, con la conseguente relazione di notificazione a soggetti diversi a seconda che il destinatario della Notificazione sia il P.M. (art. 153 c.p.p.), la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (artt. 154 e 155 c.p.p.), l’imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) o non (art. 157 c.p.p.), oppure militare (art. 158 c.p.p.), latitante o evaso (art. 165 c.p.p.), interdetto o infermo di mente (art. 166 c.p.p.) o all’estero (art. 169 c.p.p.).

Particolarmente rigorosa è la disciplina della notificazione per gli atti destinati all’imputato, essendo costui il vero protagonista del processo per essere il destinatario della pretesa punitivita ivi azionata.

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Si cerca di fargli conseguire una conoscenza vera ed effettiva (e non solo legale) degli atti processuali, in ossequio al principio di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Più precisamente, relativamente all’imputato non detenuto si segue, almeno nelle linee generali, la stessa procedura prevista per le Notificazioni nel processo civile.

In ossequio all’esigenza di garantire l’effettiva conoscenza degli atti del processo da parte dell’imputato, il legislatore ha previsto l’istituto dell’irreperibilità dell’imputato.

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