Orario di lavoro

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Autore: Edizioni Simone

20 ottobre 2015

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Orario di lavoro (d. lav.): Corrisponde alla durata della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato e svolge una funzione di tutela dell’integrità fisica e della libertà del lavoratore, delle sue esigenze familiari, culturali e di svago.

Il D.Lgs. 66/2003 definisce Orario di lavoro «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni»: è accolta così una nozione di lavoro effettivo da cui cioè vanno escluse, secondo la prassi vigente e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, alcune attività propedeutiche all’esecuzione della prestazione che non sono retribuite o computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.

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In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 si può affermare che l’Orario di lavoro applicato ai lavoratori può essere:

normale, fissato dalla legge di regola su base settimanale e che ha, come limite massimo, quello di 40 ore settimanali;

contrattuale, stabilito dal contratto collettivo di lavoro della categoria, in cui da un lato si può ridurre l’Orario di lavoro , stabilendo un limite settimanale inferiore alle 40 ore, e dall’altro, si può riferire l’Orario di lavoro , 40 ore o meno settimanali, alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (cd. orario articolato o multiperiodale).

Inoltre il D.Lgs. 66/2003 introduce il principio della

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durata media settimanale dell’Orario di lavoro comprensiva del lavoro straordinario in cui il limite da rispettare, per ogni 7 giorni, è di 48 ore di lavoro comprese le ore di lavoro straordinario. Anche tale limite deve essere rispettato come media in un periodo di massimo 4 mesi (elevabile, da parte della contrattazione collettiva, a 6 mesi o, eccezionalmente, a 12).

Quanto alla durata massima giornaliera dell’(—), il D.Lgs. 66/2003 si limita a stabilire che:

— il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (cd. riposo giornaliero). Quindi, ferma restando la durata normale settimanale dell’orario di lavoro (40 o meno), un lavoratore potrebbe di regola lavorare anche 13 ore al giorno. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo

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consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

— se l’Orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto a delle pause ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e, eventualmente, per la consumazione del pasto. Le modalità e la durata delle pause sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro; in mancanza al lavoratore deve essere concessa una pausa di almeno dieci minuti, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro.

I lavoratori hanno inoltre diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, secondo il principio generale stabilito dall’art. 36, co. 3°, Cost., alla sospensione dal lavoro in occasione delle festività nazionali civili e religiose, e al riposo annuale [vedi Ferie].

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