Organo

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Autore: Edizioni Simone

20 ottobre 2015

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Organo (d. amm.): È la persona o il complesso di persone preposto ad un determinato centro di imputazione di competenza amministrativa [vedi Competenza] e che, pertanto, esercita una pubblica potestà.


L’Organo è quindi una componente dell’organismo dell’ente deputata al compimento di attività giuridica rilevante all’esterno e imputabile all’ente.


Elementi essenziali dell’Organo sono il titolare (cd. funzionario) e l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso.
Rispetto all’ente, l’Organo non rappresenta un’entità distinta, ma semplicemente una sua parte costitutiva.


Generalmente, gli Organi non sono forniti di personalità giuridica [vedi]; essi, però, hanno una soggettività interna all’ordinamento dell’ente, la quale li individua nei confronti degli altri

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Organi.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’Organo abbia eccezionalmente personalità giuridica, l’imputazione del suo operato all’ente sarà di secondo anziché di primo grado.


Generalmente, sono affiancati e assistiti da apparati organizzatori denominati uffici [vedi Ufficio pubblico].


Per i rapporti tra Organi e ente di appartenenza [vedi Rapporto organico].


Degli organi della pubblica amministrazione possono farsi varie classificazioni: vedi tabella che segue.

LE CLASSIFICAZIONI DEGLI ORGANI


Le principali e più ricorrenti classificazioni degli organi sono le seguenti:


– a seconda che l’organo abbia o meno rilevanza esterna si distinguono organi (con rilevanza esterna) da uffici in senso stretto (senza rilevanza esterna): all’esterno, infatti, agisce sempre l’organo, mai l’ufficio;

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– in base alla struttura si distinguono organi complessi, se articolati in più uffici (es.: Ministero) da organi semplici (es.: Presidente della Repubblica);


– in base alla composizione si distinguono organi individuali (o monocratici), se l’esercizio delle funzioni è demandato ad una sola persona, da organi collegiali, se l’esercizio della funzione è demandato a più persone costituenti un «collegio», dotate di pari potere (Consiglio, Giunta, Commissione, Comitato) che devono operare in seduta comune attraverso una deliberazione. Gli organi collegiali si distinguono a loro volta in reali o virtuali a seconda che deliberino all’unanimità o a maggioranza;

– in base alla responsabilità degli agenti, si distinguono organi rappresentativi, se responsabili anche politicamente verso la collettività, e organi non rappresentativi;

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– in base alla funzione si distinguono organi di amministrazione attiva della pubblica amministrazione, se istituzionalmente deputati a formare e portare ad esecuzione la volontà dell’ente; organi consultivi, se deputati a formulare pareri, e organi di controllo, se deputati a sindacare l’operato di organi di amministrazione attiva;


– in base alla normalità della loro esistenza si distinguono in organi ordinari e straordinari;


– in base alla durata si distinguono in permanenti e temporanei;


– in base all’imputazione del loro operato si distinguono organi di un solo ente e organi di più enti (così il Sindaco è capo del Comune e allo stesso tempo ufficiale di governo). In questo ultimo caso si parla di unione reale di uffici;


– a seconda che il titolare dell’organo sia o meno un pubblico impiegato si distinguono organi burocratici, in cui il titolare è un funzionario, cioè un dipendente della Pubblica Amministrazione (es.: Prefetto), da organi onorari, in cui, invece, il titolare non è necessariamente un pubblico dipendente (es.: presidente di seggio elettorale, che può essere qualsiasi elettore);


– in base al rapporto di dipendenza gerarchica si distinguono in organi centrali, se operano su tutto il territorio dell’ente, e organi locali (o periferici), se operano entro un determinato ambito spaziale.

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