Part-time

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Autore: Edizioni Simone

14 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Part-time (d. lav.): Rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario normale di lavoro a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 61/2000, in base al quale le tipologie di Part-time che è possibile instaurare sono:

Part-time orizzontale, in cui vi è una riduzione di orario in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (si lavora tutti i giorni ma per un orario inferiore);

Part-time verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma solo in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (si lavora ad orario pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, o per alcune settimane del mese o mesi dell’anno);

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Part-time misto, consistente in una combinazione delle precedenti tipologie.

L’orario pieno cui fare riferimento è quello stabilito dalla legge (40 ore settimanali) o il minor orario fissato dal contratto collettivo [vedi Orario di lavoro].

Il contratto di Part-time deve essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale riferite al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Eventuali variazioni di durata e di collocazione temporale devono essere frutto di accordo tra le parti. Qualora il datore di lavoro eserciti il potere di variazione deve dare un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi: il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni, qualora previste dai contratti collettivi.

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Il lavoratore a Part-time è titolare degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; il trattamento economico che spetta al lavoratore in Part-time è riproporzionato sulla base della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda il passaggio da Part-time a tempo pieno, esso va fatto, di norma, con l’accordo delle parti, tranne il caso del lavoratore affetto da patologia oncologica: in tale ipotesi, la trasformazione avviene di diritto sulla base della semplice richiesta del lavoratore.

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro Part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

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