Peculato

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Autore: Edizioni Simone

14 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Peculato (d. pen.): Ai sensi dell’art. 314 c.p., commette il delitto di Peculato il pubblico ufficiale [vedi] o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.

Scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e il prestigio degli enti pubblici, nonché quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.

Soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Oggetto materiale è il denaro o altra cosa mobile altrui.

La norma non prescrive più che la cosa o il denaro appartenga alla P.A., potendo ora appartenere anche a un soggetto privato. Conseguentemente è stato

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abrogato il delitto di malversazione, già previsto dall’art. 315 c.p. Di tale denaro o cosa il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio deve avere il possesso o comunque la disponibilità, nel senso che, seppur non sia possessore in senso stretto della cosa, abbia comunque un potere di vigilanza e controllo sulla stessa, pur se materialmente detenuta da altri.

Il dolo [vedi] consiste nella coscienza e volontà dell’appropriazione e nella consapevolezza dell’altruità della cosa.

L’esigenza di superare i dubbi giurisprudenziali sorti sulla sua configurabilità, nonché di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione di condotte di soggetti appartenenti alla P.A., in ossequio al principio della separazione dei poteri hanno indotto il legislatore del ’90 a

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sopprimere la figura del cd. Peculato per distrazione, consistente nell’indirizzare cose o denaro a profitto proprio o altrui.

Pena: Reclusione da 4 a 10 anni. La condanna implica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Peculato d’uso

La L. 86/1990 ha introdotto questa nuova figura di reato, modificando il co. 2 dell’art. 314 c.p. Tale norma punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che non si appropria della cosa altrui nel senso poc’anzi precisato, bensì agisce al solo scopo di farne un uso momentaneo e restituirla immediatamente dopo l’uso.

Oggetto del Peculato d’uso possono essere solo cose mobili di specie, non denaro o cose generiche.

Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Commette tale delitto (art. 316 c.p.) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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