Peculato
Peculato (d. pen.): Ai sensi dell’art. 314 c.p., commette il delitto di Peculato il pubblico ufficiale [vedi] o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e il prestigio degli enti pubblici, nonché quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.
Soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.
Oggetto materiale è il denaro o altra cosa mobile altrui.
La norma non prescrive più che la cosa o il denaro appartenga alla P.A., potendo ora appartenere anche a un soggetto privato. Conseguentemente è stato
Il dolo [vedi] consiste nella coscienza e volontà dell’appropriazione e nella consapevolezza dell’altruità della cosa.
L’esigenza di superare i dubbi giurisprudenziali sorti sulla sua configurabilità, nonché di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione di condotte di soggetti appartenenti alla P.A., in ossequio al principio della separazione dei poteri hanno indotto il legislatore del ’90 a
Pena: Reclusione da 4 a 10 anni. La condanna implica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Peculato d’uso
La L. 86/1990 ha introdotto questa nuova figura di reato, modificando il co. 2 dell’art. 314 c.p. Tale norma punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che non si appropria della cosa altrui nel senso poc’anzi precisato, bensì agisce al solo scopo di farne un uso momentaneo e restituirla immediatamente dopo l’uso.
Oggetto del Peculato d’uso possono essere solo cose mobili di specie, non denaro o cose generiche.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Commette tale delitto (art. 316 c.p.) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.