Possesso

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Autore: Edizioni Simone

15 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Possesso (d. civ.): A norma dell’art. 1140 c.c., il Possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà [vedi] o di altro diritto reale.

Da ciò si deduce che il Possesso si concreta in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Gli elementi del Possesso sono:

— il corpus possessionis, che si identifica con la relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un’attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale (elemento oggettivo

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);

— l’animus possidendi, che si identifica nel­l’intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo).

Se il soggetto ha solo il corpus e non l’animus deve considerarsi mero detentore [vedi Detenzione].

L’acquisto del Possesso si realizza con l’apprensione fisica della cosa, accompagnata dall’animus possidendi.

L’apprensione, però, non fa acquistare il Possesso se si verifica solo per tolleranza altrui (art. 1144 c.c.).

Il Possesso si può acquistare anche a titolo derivativo con:

la consegna o traditio della cosa, che può essere effettiva se la cosa si trasferisce materialmente, o simbolica se, ad esempio, si trasferiscono i documenti riguardanti la cosa, le chiavi dell’immobile etc.;

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la successione [vedi] nel Possesso: questa si realizza a favore degli eredi del possessore al momento della morte di quest’ultimo.

Il Possesso continua nell’erede con gli stessi caratteri che aveva in capo al defunto (buona o mala fede, vizi, etc.);

l’accessione del Possesso: si realizza a favore del successore a titolo particolare, il quale può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Il Possesso si perde quando viene meno uno dei suoi elementi: corpus o animus.

Possesso ad usucapionem (d. civ.): [vedi Usucapione].

Possesso di beni ereditari (d. civ.): Il Possesso unitamente al decorso del termine per il compimento dell’inventario [vedi], ovvero per la dichiarazione di

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accettazione con beneficio d’inventario [vedi Accettazione (dell’eredità con beneficio di inventario)], determina l’acquisizione, da parte del chiamato all’eredità [vedi Vocazione], della qualifica di erede puro e semplice.

Il Possesso costituisce una delle ipotesi in cui l’acquisto dell’eredità avviene a prescindere dall’accettazione, espressa o tacita, in virtù della situazione giuridica obiettivamente creatasi.

Altre eccezioni al principio generale secondo cui l’eredità si acquista con l’accettazione sono rappresentate dalle ipotesi previste agli artt. 527 e 586 c.c., riguardanti la sottrazione di beni ereditari [vedi] e l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato

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[vedi Acquisto].

Possesso di buona fede (d. civ.): Il Possesso di buona fede è quello di chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto (purché tale ignoranza non dipenda da colpa grave). La buona fede si presume, ed è sufficiente che sussista al tempo dell’acquisto.

Il possessore di buona fede convenuto in rivendica [vedi Rivendicazione (Azione di)] deve restituire solo i frutti percepiti e percipiendi dal momento della domanda giudiziale.

Possesso di buona fede titolato (d. civ.): È qualificato dall’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e consente il compiersi dell’usucapione abbreviata [vedi Usucapione].

Possesso di mala fede (d. civ.): È il

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Possesso di chi possiede con la coscienza di ledere i diritti altrui o senza aver usato la normale diligenza nell’accertamento dell’esistenza di diritti altrui.

Il possessore di mala fede convenuto in rivendica [vedi Rivendicazione (Azione di)] deve restituire tutti i frutti, percepiti e percipiendi dal momento in cui ha cominciato a possedere.

Possesso di segni distintivi contraffatti (d. pen.): L’art. 497ter c.p. estende l’applicabilità delle pene previste dall’art. 497bis c.p. a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione, nonché a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti in questione, ovvero illecitamente ne fa uso.

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Pena: Reclusione da 1 a 4 anni per le ipotesi di cui al n. 1), aumentata da un terzo alla metà per le fattispecie di cui al n. 2).

Possesso di stato (d. civ.): È il complesso di fatti e circostanze dal quale si desume l’esistenza di una determinata condizione giuridica. Ad esempio la relazione di filiazione desunta ai sensi dell’art. 237 c.c. (come sostituito dal D.Lgs. 154/2013, attuativo della riforma della filiazione), del concorrere dei seguenti fatti:

— che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;

— che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

— che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Possesso vale titolo (d. civ.): Con tale espressione si indica l’ipotesi in cui il Possesso di buona fede titolato di un bene mobile fa acquistare il diritto reale su quel bene istantaneamente, anche se lo si è acquistato da chi non è titolare dello stesso (art. 1153 c.c.).

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