Putativo

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Putativo [reato] (d. pen.): A norma dell’art. 49 c.p. non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. Il fatto erroneamente supposto come reato si definisce reato Putativo.

La convinzione che un fatto (lecito) costituisca reato può dipendere da un errore di diritto o da un errore di fatto.

Il reato Putativo per errore di diritto è quello di chi crede erroneamente che il fatto da lui commesso è punito da una norma penale.

Si ha invece reato Putativo per errore di fatto in una delle seguenti ipotesi:

il soggetto crede di commettere un reato, mentre in realtà manca uno degli elementi essenziali richiesti per la sua sussistenza (è il caso di chi asporta una cosa propria credendola altrui);

Annuncio pubblicitario

il soggetto crede di commettere un reato, mentre agisce in presenza di una causa di giustificazione (è il caso di chi crede di rubare mentre in realtà sussiste il consenso dell’avente diritto);

il soggetto crede erroneamente di avere uno dei requisiti richiesti per commettere un reato proprio (è il caso di chi, ritenendosi imprenditore, crede di commettere bancarotta).

Il co. 3 dell’art. 49 c.p., tuttavia, fa salvo il caso in cui concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso; allora il soggetto risponderà di questo diverso reato.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui